CHE COS’È L’ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO EX ART. 5 D. LGS 33/2013
L’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria oltre al diritto di accedere ai dati e ai documenti, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione (il cosiddetto “accesso civico generalizzato”), nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti. Il diritto di accesso civico è disciplinato dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 così come modificato dall’art 6 del d. lgs n. 97/2016.
Procedimento:
La richiesta non deve essere motivata e può essere presentata da chiunque, in qualsiasi momento dell’anno tramite il modulo sotto riportato e presentata nelle seguenti modalità:
– tramite posta elettronica all’indirizzo: responsabiletrasparenza@farmaciecomunalimelzo.it
– tramite posta ordinaria o consegna diretta all’indirizzo: Azienda Speciale Comunale di Melzo, piazza Vittorio Veneto II, 1 Melzo
Le istanze sono valide se:
a) sottoscritte mediante la firma digitale;
b) l’istante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità (SPID), nonché carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;
c) sono sottoscritte e presentate insieme alla copia del documento d’identità;
d) sono trasmesse mediante la propria casella di posta elettronica certificata.
L’ esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione.
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali contro interessati.
In caso di accoglimento, l’amministrazione, provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero,nel caso in cui l’istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito web aziendale e a comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione dello stesso indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.
Nell’istanza devono essere identificati i dati, le informazioni o i documenti che si desidera richiedere.
Tutela dell’accesso civico:
Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all’articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.
Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al TAR secondo le disposizioni di cui al d. lgs n. 104/2010. e qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito.